Tra le tante domande che spesso ci vengono rivolte c’è n’è una particolare che viene fatta con maggiore frequenza, ossia “è vero che per le case in legno o per prefabbricati in legno non servono permessi?”
Avvertenza: le informazioni di questo articolo risalgono a agosto 2019, controllate sempre se le leggi nazionali o comunali sull’edilizia non siano nel frattempo cambiate
Per rispondere a questa domanda Area Legno farà con voi un piccolo excursus sulle leggi vigenti senza però scendere nel dettaglio. Questo perché la legislazione in tema di edilizia può variare da regione a regione e l’argomento è molto complesso. Non vogliamo quindi fornirvi informazioni errate ma solo consigli certi in caso di case o prefabbricati in legno.
Iniziamo quindi la nostra breve guida.
Cosa fare quando si costruisce una casa in legno? I primi passi
Per prima cosa dovremo accertarci che il terreno su cui sorgerà la nostra casa sia effettivamente edificabile. Per compiere questa verifica dovremmo rivolgerci all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza, altrimenti dovremo chiedere un cambio di destinazione d’uso.
Vi avvisiamo da subito che per ottenere questi documenti a volte si dovranno attendere dalle 2 alle 4 settimane, e, cosa ancora più importante, il nostro consiglio è di contattare professionisti che sappiano compilare correttamente la documentazione per evitare fastidiosi intoppi
La destinazione d’uso del vostro progetto edilizio: cosa è?
Nella compilazione dei vari documenti da presentare sarà presente una parte relativa alla destinazione d’uso dell’immobile.
Che significa questo termine? Wikipedia riporta
“ s’intende l’insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo di un suolo, di un’opera, di un manufatto, di una costruzione dell’essere umano o di un bene naturalistico.”
Quali sono le destinazioni d’uso previste dalla legge?
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all’ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Se la destinazione d’uso del nostro immobile è di tipo residenziale vorrà dire che, semplificando di molto il concetto, che la sua funzione sarà quella di essere una vera e propria abitazione a carattere permanente.
Quindi servono permessi e autorizzazioni per costruire case o prefabbricati in legno?
Come potete quindi capire, se la vostra abitazione in legno avrà una destinazione d’uso residenziale allora avrà bisogno di tutti i permessi necessari previsti dalla legge per essere costruita.
Un errore comune: pensare a una casa prefabbricata come a qualcosa di temporaneo
Un errore nel modo di pensare che purtroppo a volte riscontriamo è quello di pensare a una casa prefabbricata in legno come a qualcosa di estremamente diverso rispetto a una casa in muratura perché molto più leggera e “mobile”. Purtroppo non è così.
Innanzitutto è doveroso ricordare che le case prefabbricate in legno non sono da intendersi come piccole case in legno da collocare all’esterno di un giardino. Al contrario sono vere e proprie abitazioni con un’ altissima qualità in termini di progettazione e qualità: tutto il processo produttivo è finalizzato al taglio dei pezzi necessari per costruire un edificio solido, sicuro, energeticamente efficiente e che risponda alle vostre esigenze.
Come secondo elemento bisogna vedere sempre che uso faremo dell’opera che andremo a costruire, non il modo in cui è stato costruita.
Quando i permessi non sono necessari per costruire case o prefabbricati in legno?
Ci sono solo alcuni casi in cui non sono necessari i permessi canonici richiesti dalla legge.
Nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è scritto:
“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(alinea così modificato dall’art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015)
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
(lettera modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
(lettera introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
- b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
(lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
Consigli in caso di costruzione di case in legno
Per finire Area Legno vuole lasciarvi qualche consiglio nel caso vogliate costruire la prossima casa.
- State attenti a eventuali vincoli paesaggistici presenti sul vostro terreno;
- State attenti alle dimensioni e all’altezza dell’edificio in legno che vorrete costruire;
- Attenzione alla distanza della vostra casa con il terreno confinante: esistono regolamenti anche su questo aspetto;
- Le leggi cambiano da regione a regione: non è detto che le leggi vigenti nella vostra regione valgano anche per le altre;
- In ultimo: affidatevi a professionisti. Come prima detto, e come potete capire, districarsi tra burocrazia e documentazione potrebbe risultare difficoltoso o addirittura dannoso per il vostro progetto. Affidatevi a professionisti seri che conoscono l’iter da seguire e che siano soprattutto aggiornati su eventuali modifiche alle leggi vigenti.
Area Legno rimane a disposizione su eventuali dubbi legati alle case e strutture in legno.
Contattateci al nostro numero verde e inviateci una mail!